Regolamento Fiera Arezzo

07/1/2008 • Categorie: Documenti

Art. 1 (ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della Fiera Antiquaria, istituita con deliberazione consiliare n. 884 del 22.12.1967, che si tiene in Arezzo la prima domenica di ogni mese ed il sabato antecedente.

Art. 2 (tipologia del mercato)

1. La Fiera Antiquaria è una manifestazione di commercio su area pubblica tematica, specializzata in oggetti di antiquariato, oggettistica d’arte antica ed usata, collezionismo.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, ad esclusione del settore denominato “modernariato”.
3. In zone specificamente individuate nell’ambito dell’area fieristica è consentita la vendita di prodotti artigianali ed opere dell’ingegno di carattere creativo.

Art. 3 (area di svolgimento della fiera)

1. La Fiera si svolge in piazza G. Vasari (piazza Grande) e nelle strade limitrofe, come individuate nella planimetria n. 1, allegata alla deliberazione del consiglio comunale n. 178 del 23 luglio 1997.
2. Per l’edizione di settembre, concomitante con la giostra del Saracino, è prevista altra ubicazione individuata nella planimetria n. 2, allegata alla stessa deliberazione consiliare n. 178 del 23 luglio 1997.
3. L’area della Fiera è suddivisa in settori merceologici specializzati, individuati nella citata cartografia generale.
4. La concessione del posteggio, anche occasionale, è subordinata alla disponibilità di spazi nel settore corrispondente alla merceologia oggetto di vendita.

Art. 4 (normativa applicabile)

1. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito della Fiera è disciplinato dalla Legge 28 marzo 1991 n. 112, dal relativo regolamento di esecuzione D. M. 4 giugno 1993 n. 248, dal presente regolamento, nonchè dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, in quanto applicabili.
2. La partecipazione alla Fiera Antiquaria è consentita agli operatori su area pubblica titolari di autorizzazione per le merceologie previste dal presente regolamento, nonchè a produttori di opere dell’ingegno di carattere creativo ed artigiani, specificamente autorizzati.
3. Gli operatori che utilizzano, per l’esposizione di loro merci, stands realizzati in gallerie ed altre aree private a destinazione commerciale, partecipano alla Fiera, ma non soggiaciono alle norme relative al commercio su aree pubbliche di cui alla citata Legge 112/1991 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto sono autorizzati all’esercizio dell’attività commerciale a titolo temporaneo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 11, D. M. 4 agosto 1988 n. 375.

Art. 5 (domande di concessione)

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate all’unità organizzativa “Fiere e mercati”, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. La data di presentazione di ciascuna domanda, ai fini dell’ammissibilità, è quella risultante dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, ovvero quella del protocollo generale del Comune.
3. Ciascuna istanza deve contenere:
a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
b) dichiarazione del numero e della tipologia delle autorizzazioni al commercio su area pubblica di cui il richiedente è titolare, nonchè degli eventuali titoli di priorità di cui al successivo art.6; da tale obbligo sono esonerati i produttori delle opere d’ingegno di carattere creativo e gli artigiani;
c) dimensioni del posteggio richiesto;
d) l’esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla tabella merceologica posseduta ed alla specializzazione merceologica di cui all’art. 2.
4. Alla domanda deve essere allegata copia dell’autorizzazione al commercio su area pubblica che legittima la partecipazione alla Fiera, copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese da cui risulti l’anzianità di iscrizione, presa d’atto prevista dall’art. 126 del TULPS o autocertificazione delle stesse eseguita a norma di legge.
5. L’integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 novembre, e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.
6. I requisiti richiesti per la partecipazione alla Fiera e gli eventuali titoli di priorità, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
7. Le domande di partecipazione alla Fiera per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 2 non saranno accolte.

Art. 6 (graduatorie)

1. Le graduatorie per la concessione dei posteggi saranno redatte, per ciascuna delle zone merceologiche di cui all’art. 2, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) tipologia dell’autorizzazione, dando preferenza ai soggetti titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 2, comma 4, Legge 112/1991;
b) numero di presenze alle precedenti edizioni della Fiera Antiquaria, a decorrere dall’anno 1988; il numero delle presenze sarà attestato dall’organo comunale competente ai sensi dell’art. 6 D. M. 248/1993, attribuendo un punto per ogni presenza alla manifestazione mensile; la mancata presenza sarà in ogni caso ritenuta ingiustificata ai fini dell’assegnazione del punteggio;
c) data di inizio dell’attività specifica di commercio su aree pubbliche, desumibile dall’anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 7 (concessione decennale dei posteggi)

1. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento della conformità della merce posta in vendita alle specializzazioni merceologiche della Fiera.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza di cui all’art. 5, l’unità organizzativa “Fiere e mercati” provvede alla formazione di apposite graduatorie, per ciascun settore merceologico, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 del presente regolamento.
3. La concessione di posteggio, effettuata sulla base di tali graduatorie, ha durata decennale ed è valida per 11 edizioni della Fiera, ad esclusione della edizione di settembre per la quale sarà provveduto alla formazione di ulteriori apposite graduatorie.
4. I posteggi saranno assegnati esclusivamente nell’ambito del settore corrispondente alla categoria merceologica trattata.
5. Le graduatorie, recanti anche l’indicazione dei posteggi assegnati, saranno affisse all’Albo pretorio del Comune.
6. La concessione del posteggio è subordinata al pagamento degli oneri e dei tributi dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonchè al rimborso delle somme dovute per i servizi prestati.
7. Per essere ammessi al posteggio dovranno essere esibite le ricevute dei pagamenti debitamente effettuati.

Art. 8 (concessione temporanea dei posteggi)

1. I posteggi che risultassero non occupati alle ore 8 del sabato verranno concessi, di norma, agli operatori su area pubblica eventualmente presenti, titolari di autorizzazione amministrativa relativa alle merceologie del settore nel quale risultino disponibili i posteggi, sulla base di un ruolo di spunta, previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale ruolo è formato sulla base delle presenze maturate dagli espositori non rientranti nell’ambito della graduatoria generale, dando preferenza ai soggetti titolari dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1 comma 2 lett. c) Legge 112/1991 e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla Fiera.
3. A parità di condizioni verrà utilizzato il criterio di anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 9 (posti vacanti)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’unità organizzativa “Fiere e mercati” provvederà a pubblicare l’elenco e l’ubicazione dei posti vacanti o resisi comunque disponibili nell’ambito della Fiera Antiquaria.
2. Gli interessati alla concessione potranno presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi con le modalità di cui all’art. 5.
3. La pubblicazione delle graduatorie e l’assegnazione dei posteggi sono effettuate secondo il procedimento di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 10 (orari)

1. L’attività di vendita è consentita soltanto nell’ambito della Fiera e negli orari di svolgimento della medesima, ovvero dalle ore 8,30 alle ore 20 del sabato e dalle ore 8,30 alle ore 20 della domenica.
2. L’organizzazione della Fiera, per quanto non previsto dal presente regolamento ed in particolare per le modalità di accesso all’area fieristica da parte degli espositori, è stabilita da apposita ordinanza sindacale.
3. La presenza alla Fiera si intende maturata solo ove l’espositore sia presente alle ore 8 del sabato alla ore 18 della domenica.

Art. 11 (esposizione dei titoli autorizzatori)

1. E’ fatto obbligo ai concessionari dei posteggi, compresi gli occasionali, ai sensi dell’art. 60, comma 2, D. M. 375/1988, di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita l’apposito cartello che sarà fornito dall’Amministrazione comunale, recante l’indicazione dei dati anagrafici del titolare; gli estremi dell’autorizzazione amministrativa posseduta; gli estremi di iscrizione al REC ed al registro delle imprese, ove occorrano; il numero del posteggio assegnato nonchè la categoria merceologica oggetto dell’assegnazione.

Art. 12 (obblighi dei concessionari dei posteggi)

1. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l’occupazione deve rimanere all’interno di detta superficie.
2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
3. La concessione del posteggio è personale e lo stesso non può essere ceduto né diviso con altri commercianti.
4. E’ fatto obbligo all’espositore di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti, dallo stesso prodotti.
5. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è ad esclusivo carico dell’espositore.
6. I veicoli di trasporto degli espositori dovranno essere muniti di apposito contrassegno fornito dall’unità organizzativa “Fiere e mercati” e dovranno parcheggiare nei luoghi di sosta indicati dal Comune.
7. E’ vietata la vendita mediante illustrazione della merce, battitori, ecc…
8. E’ vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni.
9. E’ vietato il commercio in forma itinerante all’interno dell’area della Fiera.

Art. 13 (subingresso)

1. In caso di cessione d’azienda e relativa autorizzazione amministrativa durante il periodo di validità della graduatoria, il cessionario subentra nella graduatoria al posto del cedente, esclusivamente per le specializzazioni merceologiche compatibili con il presente regolamento.

Art. 14 (comitato tecnico)

1. Per promuovere l’immagine della Fiera Antiquaria, sia in campo nazionale che internazionale, il Comune si avvale del comitato tecnico nominato nell’ambito dell’Associazione Fiera Antiquaria, di cui alla deliberazione consiliare n. 34 del 16 febbraio 1994, costituita con atto registrato in Arezzo il 21 luglio 1994, al n° 2790, come modificato ed integrato con atto del 27 giugno 1997, rep. 104.620, rogito notaio Basagni, registrato in Arezzo il 9 luglio 1997, al n° 2678.
2. Il Comune si avvale del comitato tecnico anche al fine di verificare la conformità delle merci esposte per la vendita, rispetto ai settori merceologici di cui all’art. 2, nonchè per ogni altra eventuale consulenza tecnica.
3. Le funzioni di segreteria del comitato tecnico sono attribuite all’unità organizzativa “Fiere e mercati”.

Art. 15 (revoca del posteggio)

1. L’assegnatario incorre nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti:
a) reiterata infrazione nell’arco dell’anno solare alle norme del presente regolamento;
b) mancata corrispondenza dei prodotti posti in vendita alle tipologie merceologiche previste dall’art. 2 del presente regolamento;
c) reiterata, mancata corrispondenza dei prodotti posti in vendita, pur compresi fra quelli di cui all’art. 2, alla specifica tipologia del settore merceologico a cui appartiene il posteggio concesso;
d) mancanto pagamento degli oneri, tributi e canoni dovuti;
e) subconcessione a terzi del posteggio assegnato.

Art. 16 (decadenza)

1. Nel caso di assenza ad almeno quattro edizioni nel corso di un anno solare gli espositori saranno dichiarati decaduti dalla concessione del posteggio e non potranno partecipare alle undici edizioni ordinarie dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le assenze.

Art. 17 (sanzioni)

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £ 100.000 a £ 1.000.000, con la procedura di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, per le parti ancora vigenti.